Norma de 1983 – Italiano

NORME DA OSSERVARSI
NELLE INCHIESTE DIOCESANE NELLE CAUSE DEI SANTI

[AAS 75(1983), pp. 396-403]

Nella costituzione
apostolica “Divinus perfectionis Magister” del 25 gennaio 1983 è stata
stabilita la procedura per le inchieste che d’ora in poi devono essere svolte
nelle cause dei santi da parte dei vescovi; così pure è stato affidato a questa
sacra congregazione il compito di emanare speciali Norme a tale scopo. Perciò
la medesima sacra congregazione ha redatto le norme che seguono. Il sommo
pontefice ha voluto che fossero esaminate dall’assemblea plenaria dei padri
preposti a detta congregazione tenuta nei giorni 22 e 23 giungo 1981; e poi,
dopo aver sentito anche il parere di tutti i padri preposti ai dicasteri della
Curia romana, le ha ratificate e ne ha ordinato la pubblicazione.

1. a) L’attore promuove la causa di canonizzazione;
chiunque faccia parte del popolo di Dio o qualunque gruppo di fedeli ammesso
dall’autorità ecclesiastica può fungere da attore.

b) L’attore tratta la causa
tramite un postulatore legittimamente costituito.

2. a) Il postulatore viene costituito dall’attore
mediante un mandato di procura redatto a norma del diritto, con l’approvazione
del vescovo.

b) Mentre la causa viene
trattata presso la sacra congregazione, il postulatore, approvato dalla stessa
congregazione, deve avere dimora stabile a Roma.

3. a) Possono svolgere la mansione di postulatore
sacerdoti, membri di istituti di vita consacrata e laici; tutti devono essere
esperti in teologia, diritto canonico e storia, come pure conoscere la prassi
della sacra congregazione.

b) E’ compito del
postulatore anzitutto svolgere le indagini sulla vita del servo di Dio di cui
si tratta, per conoscere la sua fama di santità e l’importanza ecclesiale della
causa, e riferire al vescovo.

c) Al postulatore viene
affidato anche il compito di amministrare i beni offerti per la causa, secondo
le norme date dalla sacra congregazione.

4. Il postulatore ha il
diritto di farsi sostituire, per mezzo di un legittimo mandato e con il
consenso degli attori, da altri che vengono chiamati vice-postulatori.

5. a) Nell’istruire le cause di canonizzazione, il
vescovo competente è quello nel cui territorio il servo di Dio è morto, a meno
che particolari circostanze, riconosciute dalla sacra congregazione, non
consiglino diversamente.

b) Se si tratta di un
asserito miracolo, è competente il vescovo sul cui territorio il fatto è
avvenuto.

6. a) Il vescovo può istruire la causa direttamente o
tramite un suo delegato, che sia sacerdote, veramente preparato in campo
teologico, canonico e anche storico se si tratta di cause antiche.

b) Anche il sacerdote che
viene scelto come promotore di giustizia deve possedere tali doti.

c) Tutti gli officiali che
prendono parte alla causa devono giurare di adempiere fedelmente il loro
incarico, e sono tenuti al segreto.

7. La causa può essere più
recente o antica; è detta più recente, se il martirio o le virtù del servo di
Dio possono essere provati attraverso le deposizioni orali di testimoni
oculari; è detta antica quando le prove relative al martirio o le virtù possono
essere desunte soltanto da fonti scritte.

8. Chiunque intenda iniziare
una causa di canonizzazione, presenti al vescovo competente, tramite un
postulatore, il libello di domanda, nel quale si richiede l’istruzione della
causa.

9. a) Nelle cause più recenti, il libello di domanda non
può essere presentato prima di cinque anni dalla morte del servo di Dio.

b) Se viene presentato dopo
30 anni, il vescovo non può procedere alle fasi successive se non si sia
accertato, con un’attenta indagine, che nel caso non c’è stata alcuna frode o
inganno, da parte degli attori, nel procrastinare l’introduzione della causa.

10. Il postulatore, assieme
al libello di domanda, deve presentare:

a)nelle cause sia più recenti
sia antiche, una biografia di un certo valore storico sul servo di Dio, se
esiste, o, in mancanza di questa, un’accurata relazione cronologica sulla vita
e le attività del servo di Dio, sulle sue virtù o martirio, sulla forma di
santità e di prodigi, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole
alla causa stessa;(1)

b)tutti gli scritti
pubblicati dal servo di Dio in copia autentica;

c)solo nelle cause più
recenti, un elenco delle persone che possono contribuire a riconoscere la
verità sulle virtù o il martirio del servo di Dio, come pure sulla fama di
santità o di prodigi, oppure impugnarla.

11. a) Accettato il libello, il vescovo consulti la
conferenza episcopale, almeno regionale, sull’opportunità di introdurre la
causa.

b) Inoltre faccia conoscere
pubblicamente la petizione del postulatore della propria diocesi e, se lo
riterrà opportuno, anche nelle altre diocesi, con il consenso dei rispettivi
vescovi, invitando tutti i fedeli a dargli notizie utili riguardanti la causa,
se ne hanno da fornire.

12. a) Se dalle informazioni ricevute fosse emerso qualche
ostacolo di una certa rilevanza contro la causa, il vescovo ne informi il
postulatore, affinché lo possa eliminare.

b) Se l’ostacolo non è stato
rimosso e il vescovo perciò riterrà che la causa non si può ammettere, avverta
il postulatore, esponendo le motivazioni della decisione.

13. Se il vescovo intende
introdurre la causa, chieda il voto di due censori teologi circa gli scritti
editi del servo di Dio; questi dicano se in tali scritti c’è qualcosa di
contrario alla fede e ai buoni costumi.(2)

14. a) Se i voti dei censori teologi sono favorevoli, il
vescovo ordini che vengano raccolti tutti gli scritti del servo di Dio non
ancora pubblicati, come pure tutti e singoli i documenti storici sia
manoscritti sia stampati riguardanti in qualunque modo la causa. (3)

b) Nel fare tale ricerca,
soprattutto quando si tratta di cause antiche, si ricorra all’aiuto di esperti
in storia e archivistica.

c) Adempiuto l’incarico, gli
esperti presentino al vescovo, assieme agli scritti raccolti, una diligente e
distinta relazione, nella quale riferiscano e garantiscano d’aver adempiuto
fedelmente il compito loro affidato, uniscano un elenco degli scritti e dei
documenti, esprimano un giudizio circa la loro autenticità e il loro valore,
come pure circa la personalità del servo di Dio, quale si desume dagli stessi
scritti e documenti.

15. a) Ricevuta la relazione, il vescovo consegni al
promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito
fino a quel momento, affinché possa predisporre gli interrogatori utili ad
indagare e mettere in luce la verità circa la vita, le virtù o il martirio, la
fama di santità o di martirio del servo di Dio.

b) Nelle cause antiche gli
interrogatori riguardino soltanto la fama di santità o di martirio ancora
presente e, se è il caso, il culto reso al servo di Dio in tempi più recenti.

c) Nel frattempo il vescovo
invii alla Congregazione per le cause dei santi una breve notizia sulla vita
del servo di Dio e sull’importanza della causa, per vedere se da parte della
Santa Sede ci sia qualcosa in contrario.

16. a) Quindi il vescovo o un suo delegato esamini i
testimoni presentati dal postulatore e gli altri che devono essere interrogati
d’ufficio, assistito da un notaio che trascrive le parole di chi depone, il
quale alla fine conferma la deposizione.

Ma se urge l’esame dei
testimoni per non perdere le prove, essi devono essere interrogati anche prima
di completare la ricerca dei documenti (4)

b) All’esame dei testimoni
partecipi il promotore di giustizia; qualora questi non fosse stato presente,
gli atti vengano poi sottoposti al suo esame, affinché egli possa fare le sue
osservazioni e proporre quanto gli parrà necessario e opportuno.

c) I testimoni siano esaminati
anzitutto sugli interrogatori stabiliti; poi il vescovo o il suo delegato non
tralasci di porre ai testimoni altre domande necessarie o utili, affinché
quanto essi hanno detto sia chiarito o le eventuali difficoltà emerse siano
appianate o superate.

17. I testimoni devono
essere testimoni oculari; a questi, se occorre, possono essere aggiunti altri
testimoni che hanno sentito da coloro che hanno visto; ma tutti siano degni di
fede.

18. Come testimoni siano
presentati anzitutto i consanguinei e parenti del servo di Dio e quanti altri
abbiano vissuto con e frequentato il servo di Dio.

19. A prova del martirio o dell’esercizio delle virtù e
della fama dei prodigi di un servo di Dio che sia appartenuto a qualche
istituto di vita consacrata, una parte notevole di testimoni presentati devono
essere estranei; a meno che ciò sia impossibile, a motivo della particolare
vita del servo di Dio.

20. Non siano ammessi a
testimoniare:

a)il sacerdote, per quanto
riguarda tutto ciò di cui è venuto a conoscenza attraverso la confessione
sacramentale;

b)i confessori abituali o i
direttori spirituali del servo di Dio, per quanto riguarda anche tutto ciò che
il servo di Dio ha loro manifestato nel foro di coscienza fuori della
confessione sacramentale.

c)il postulatore nella
causa, finché svolge l’incarico.

21. a) Il vescovo o il delegato chiami d’ufficio alcuni
testimoni, che siano in grado di contribuire, se occorre, al completamento
dell’inchiesta, soprattutto se sono contrari alla causa stessa.

b) Devono essere chiamati
come testimoni d’ufficio gli esperti che hanno svolto le indagini sui documenti
e redatto la relazione sui medesimi; essi devono dichiarare sotto giuramento:
1)di avere svolto tutte le indagini e di aver raccolto tutta la documentazione
riguardante la causa; 2)di non aver alterato o mutilato alcun documento o
testo.

22. a) I medici curanti, quando si tratta di guarigioni
prodigiose, vanno prodotti come testimoni.

b) Qualora essi si
rifiutassero di presentarsi al vescovo o al delegato, questi provveda che
redigano sotto giuramento, se possibile, una relazione scritta da mettere agli
atti sulla malattia e il suo decorso, o almeno si cerchi di ottenere tramite
interposta persona, un loro giudizio, da sottoporre poi ad esame.

23. I testimoni nella loro
testimonianza, che dev’essere confermata con giuramento, devono indicare la
fonte della loro conoscenza di quanto asseriscono; diversamente la loro
testimonianza è da ritenersi nulla.

24. Se un testimone
preferisce consegnare al vescovo o al suo delegato, sia contestualmente alla
deposizione sia al di fuori di essa, qualche scritto da lui redatto in
precedenza, tale scritto venga accettato, purché il teste stesso provi con
giuramento che ne è l’autore e che in esso sono esposte cose vere; e tale scritto
venga accluso agli atti della causa.

25. a) Qualunque sia il modo con cui i testimoni hanno
rilasciato le informazioni, il vescovo o il delegato abbia diligente cura di
autenticarle sempre con la sua firma e col proprio timbro.

b) I documenti e le testimonianze
scritte, sia raccolte dagli esperti sia rilasciate da altri, siano dichiarate
autentiche con l’apposizione del nome e del timbro di un notaio o di un
pubblico ufficiale che ne faccia fede.

26. a) Se le indagini sui documenti o sui testimoni devono
essere svolte in altra diocesi, il vescovo o il delegato mandi una lettera al
vescovo competente, il quale procederà secondo le norme qui stabilite.

b) Gli atti di tale
inchiesta siano conservati nell’archivio della curia, ma una copia redatta a
norma dei nn. 29-30 sia mandata al vescovo richiedente.

27. a) Il vescovo o il delegato si interessi con somma
diligenza e impegno affinché nel raccogliere le prove nulla sia omesso, di
quanto in qualunque modo ha attinenza con la causa, tenendo presente che il
felice esito della causa dipende in gran parte dalla sua buona istruzione.

b) Raccolte quindi tutte le
prove, il promotore di giustizia esamini tutti gli atti e documenti per potere,
se gli parrà necessario, richiedere ulteriori indagini.

c) Al postulatore dev’essere
data anche la facoltà di esaminare gli atti per potere, se lo ritiene
opportuno, completare le prove con nuovi testimoni o documenti.

28. a) Prima che l’inchiesta sia conclusa il vescovo o il
delegato ispezioni diligentemente la tomba del servo di Dio, la camera nella
quale abitò o morì e altri eventuali luoghi dove si possano mostrare segni di
culto in suo onore, e faccia una dichiarazione circa l’osservanza dei decreti
di Urbano VIII sulla non esistenza di culto (5)

b) Di tutto ciò che è stato
fatto si rediga una relazione da allegare agli atti.

29. a) Completati gli atti istruttori, il vescovo o il
delegato ordini che sia redatta una copia conforme, a meno che, considerate le
circostanze sicure, abbia già permesso di prepararla durante la fase
istruttoria.

b) La copia conforme sia
trascritta dagli atti originali e venga fatta in duplice esemplare.

30. a) Fatta la copia conforme, la si confronti con
l’originale, e il notaio firmi ciascuna pagina almeno con le sigle e vi apponga
il suo timbro.

b) L’originale chiuso in
busta e contrassegnato dai timbri sia custodito nell’archivio della curia.

31. a) La copia conforme dell’inchiesta e i documenti
allegati vengano trasmessi per via sicura alla sacra congregazione in duplice
esemplare debitamente chiusi e contrassegnati dai timbri, assieme ad una copia
dei libri del servo di Dio esaminati dai censori teologi e sottoposti al loro
giudizio. (6)

b) Se è necessaria una
traduzione degli atti e dei documenti in una lingua ammessa presso la sacra congregazione,
si producano due copie della versione dichiarata autentica, e siano inviate a
Roma assieme alla copia conforme.

c) Il vescovo o il delegato
mandi inoltre al cardinale prefetto una dichiarazione sulla credibilità dei
testimoni e la legittimità degli atti.

32. L’inchiesta sui miracoli va istruita separatamente
dall’inchiesta sulle virtù o il martirio e si svolga secondo le norme che
seguono(7)

33. a) Il vescovo competente a norma del n. 5 b, dopo aver
ricevuto il libello del postulatore assieme ad una breve ma accurata relazione
dell’asserito miracolo e ai documenti ad esso relativi, chieda il giudizio di
uno o due esperti.

b) Se avrà poi deciso di
istruire l’inchiesta giuridica, esaminerà di persona o tramite un suo delegato
tutti i testimoni, secondo le norme stabilite sopra ai nn. 15a, 16-18 e 21-24.

34. a) Se si tratta di guarigione da una malattia, il
vescovo o il delegato chieda l’aiuto di un medico, il quale pone le domande ai
testimoni per chiarire meglio le cose secondo la necessità e le circostanze.

b) Se il guarito è ancora
vivente, alcuni esperti lo visitino, per costatare se la guarigione è duratura.

35. La copia conforme
dell’inchiesta assieme ai documenti allegati sia inviata alla sacra
congregazione, secondo quanto stabilito ai nn. 29-31.

36. Sono proibite nelle
chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui servi di Dio, la
cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo esame.

Ma anche fuori della chiesa
ci si deve astenere da quegli atti che potrebbero indurre i fedeli a ritenere a
torto che l’inchiesta, fatta dal vescovo sulla vita e sulle virtù o sul
martirio del servo di Dio, comporti automaticamente la certezza della futura
canonizzazione del servo di Dio stesso.

Giovanni Paolo II, per
divina provvidenza papa, nell’udienza concessa il 7 febbraio 1983 al
sottoscritto Cardinale Prefetto della Congregazione, si è degnato di approvare
e ratificare le presenti norme, ordinandone la pubblicazione e l’entrata in
vigore da oggi stesso. Esse dovranno debitamente e devotamente essere osservate
da tutti i vescovi che istruiscono le cause di canonizzazione e da quanti altri
direttamente interessati, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche
degna di speciale menzione.

Roma, dalla Sacra
Congregazione per le Cause dei Santi, 7 febbraio 1983.

Pietro Card. Palazzini
Prefetto

Traian Crisan
Arciv. tit. di Drivasto
Segretario

1 Cfr. Costituzione
Apostolica Divinus perfectionis Magister, n. 2.1.

2. Cfr. ibid., 2.2.

3. Cfr. ibid., n. 2.3.

4. Cfr. ibid., n. 2.4.

5. Cfr. ibid., n. 2.6.

6. Ibid.

7. Ibid., n. 2, 5.

Sobre Prof. Felipe Aquino

O Prof. Felipe Aquino é doutor em Engenharia Mecânica pela UNESP e mestre na mesma área pela UNIFEI. Foi diretor geral da FAENQUIL (atual EEL-USP) durante 20 anos e atualmente é Professor de História da Igreja do “Instituto de Teologia Bento XVI” da Diocese de Lorena e da Canção Nova. Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno, título concedido pelo Papa Bento XVI, em 06/02/2012. Foi casado durante 40 anos e é pai de cinco filhos. Na TV Canção Nova, apresenta o programa “Escola da Fé” e “Pergunte e Responderemos”, na Rádio apresenta o programa “No Coração da Igreja”. Nos finais de semana prega encontros de aprofundamento em todo o Brasil e no exterior. Escreveu 73 livros de formação católica pelas editoras Cléofas, Loyola e Canção Nova.
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